OPERA PIZZIGONI
ERETTA IN ENTE MORALE
CON REGIO DECRETO 23 OTTOBRE 1927 N. 2116
MILANO
VIA CASTELLINO DA CASTELLO, 10
APPROVATO CON R. DECRETO 28 SETTEMBRE 1933 N. 1460
STATUTO
ART. I
L’Associazione per la diffusione del metodo Pizzigoni, con sede in Milano, eretta in Ente Morale con R.D. 25 ottobre 1927, N. 1116, che prese nome di Opera Pizzigoni con R. Decreto 28 Settembre 1933 N. 1460, prende il nome di : Opera Pizzigoni.
ART. II
Scopo. L’Opera ha per iscopo:
1. di diffondere il metodo e il programma di Giuseppina Pizzigoni, tenendo conto delle diverse esigenze delle scuole e dei luoghi
2. di promuovere ogni anno il funzionamento di un Corso speciale di preparazione per i maestri, secondo il metodo Pizzigoni;
3. di coadiuvare la Direzione della Scuola Rinnovata di Milano in tutto ciò che riguarda l’attuazione del suo particolare programma, d’accordo col R. Provveditore agli Studi e con le Autorità Comunali
ART. III
Sono soci effettivi dell’Opera le persone che si obbligano a versare una quota annua di L.50.
Sono soci sostenitori quelli che versano almeno L.100 all’anno.
Sono soci a vita quelli che versano L.500 una volta tanto.
Sono soci fondatori coloro che versarono i che verseranno L.1000 una volta tanto per costituire l’Ente.
Sono soci benemeriti coloro che sono stati segnalati per prestazioni all’Opera e alla Scuola Rinnovata. I soci benemeriti vengono nominati dal Consiglio.
ART. IV
Il patrimonio dell’Opera è costituito:
a) dal capitale già esistente, da donazioni, legati ecc.;
b) da mobili, suppellettili e materiale della Scuola Rinnovata già esistente, acquistato o da acquistare a spese dell’Opera;
c) dall’importo delle quote versate dai soci fondatori o perpetui.
Alle spese dell’Opera si provvede:
a) col fondo apposito già costituito e con gli interessi del capitale;
b) con l’avanzo degli esercizi annuali;
c) coi sussidi governativi, comunali e di Enti pubblici;
d) con l’importo delle quote dei soci effettivi e dei soci sostenitori e con proventi eventuali.
L’esercizio si chiude al 30 settembre di ogni anno. Il bilancio deve essere approvato dall’Assemblea dei soci e dal Consiglio scolastico.
ART.V
Sono organi dell’Opera:
l’Assemblea dei soci e il Consiglio direttivo.
Il consiglio può costituire un Comitato di patronesse scelte tra le socie sostenitrici.
ART. VI
Il Consiglio direttivo è formato di undici componenti, oltre un membro onorario a vita dei quali:
due sono designati dal Ministero dell’Educazione Nazionale;
due sono designati dal Comune di Milano;
cinque sono eletti tra i soci dall’Assemblea.
Fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo il capo delle Scuole elementari di Milano e il Direttore della Scuola Rinnovata di Milano. La Ideatrice della Scuola – Giuseppina Pizzigoni – è membro a vita del Consiglio con diritto di voto.
Il presidente del Consiglio Direttivo è nominato dal Ministero dell’educazione nazionale tra i componenti del Consiglio stesso.
Il Consiglio sceglie nel proprio seno un Vice Presidente.
Il Consiglio durerà in carica un quinquennio. I singoli membri sono riconfermabili e rieleggibili.
Il Direttore della Scuola Rinnovata di Milano è il segretario del Consiglio.
In caso di vacanza di un posto di membro del Consiglio, si provvederà alla nomina o alla scelta di un nuovo Consigliere, e il nuovo nominato decade dalla carica con gli altri componenti.
Le cariche sono gratuite.
ART. VII
L’Assemblea a cui partecipano i soci di tutte le categorie si raduna normalmente una volta l’anno, è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo, discute e approva i bilanci, elegge i Consiglieri da scegliere nel suo seno, nomina i revisori dei conti e tratta degli altri oggetti posti all’Ordine del giorno.
Le Assemblee sono valide quando sia presente la maggioranza dei soci; però, trascorsa un’ora da quella fissata per la convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. E’ ammessa la votazione per delega; ogni socio non può portarne più di due.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni di modifica dello Statuto o di scioglimento dovranno essere prese dall’Assemblea con l’intervento di almeno un terzo dei soci.
ART.VIII
Il Consiglio direttivo:
a) cura il raggiungimento degli scopi sociali e studia i mezzi a ciò necessari:
b) amministra il patrimonio sociale rimanendo di sua spettanza tutte le attribuzioni relative alla gestione sociale;
c) cura l’osservanza dello Statuto e delle leggi, nonché delle deliberazioni dell’Assemblea;
d) redige il bilancio sociale e la relazione all’Assemblea;
e) decide sulle domande dei soci fondatori, perpetui, sostenitori ed effettivi
f) nomina i soci benemeriti.
Il Consiglio si raduna ogni qualvolta il Presidente o chi ne fa le veci lo reputi opportuno.
Le sedute del Consiglio sono valide quando siano presenti almeno cinque consiglieri.
ART.IX
Il Presidente è il rappresentante legale dell’Opera anche in giudizio, sia di fronte ai soci, sia di fronte ai terzi. Egli:
a) convoca e presiede il Consiglio e ne eseguisce le deliberazioni;
b) stipula i contratti dal Consiglio deliberati;
c) firma i mandati di pagamento, gli atti di amministrazione, la corrispondenza. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne assume le funzioni il Vice-Presidente.
ART. X
Il Segretario redige i verbali del Consiglio e dell’Assemblea; predispone e controfirma la corrispondenza e gli atti, tiene l’elenco dei soci e l’Archivio Sociale.
ART. XI
Il Cassiere nominato dal Consiglio nel proprio seno o tra i soci fa il servizio di cassa; controfirma le note di acquisto, le ricevute delle quote dei soci e quant’altro di cui alle attribuzioni fissategli dal Consiglio.
I fondi sociali, salvo una somma non superiore a L.5000, a disposizione del Cassiere, dovranno essere depositati presso un Istituto di Credito di nota solidità, col libretto intestato all’Opera: detto libretto deve essere a disposizione del Cassiere e del Presidente e depositato presso il Cassiere.
ART. XII
In caso di scioglimento dell’Opera, i fondi costituenti il patrimonio sociale, di cui all’art. IV, saranno assegnati a Istituzioni analoghe da determinarsi dall’Assemblea. E’ esclusa ogni ripartizione tra i soci.